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 Decreto Ministeriale 19 aprile 1996

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MessaggioTitolo: Decreto Ministeriale 19 aprile 1996   Decreto Ministeriale 19 aprile 1996 Icon_minitimeMar Nov 04, 2008 1:25 am

DM 19/04/1996
Decreto Ministeriale 19 aprile 1996 (in Gazz. Uff., 3 ottobre, n. 232). -- Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.
Preambolo
Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali: Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la <<disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica>>; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le <<norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio>>; Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante: <<modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione>>; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la <<attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici>>; Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che siano fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari; Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare riprodotto in cattività; Considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica; Considerato che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e di disciplina dell'attività produttiva; Visto l'art. 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale; Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 25 maggio 1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente; Decreta:
Articolo 1
Art. 1. 1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo.
Articolo 2
Art. 2. 1. Nell'allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.
Articolo 3
Art. 3. 1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell'allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.
Allegato 1
CIRCOLARE ESPLICATIVA
Allegato A. In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto. Ad esso appartengono: tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale; tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comuque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione; tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività. Con la dizione <<tutti i generi, tutte le specie>> si intende che l'intera famiglia, intesa come unità tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto. Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere. Allegato B. In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto, e cioè tutti gli individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del presente decreto. Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali domestici.
Allegato A ELENCO DELLE SPECIE PREVISTE DALL'ART. 2 É PER LE QUALI É PROIBITA LA DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI Classe MAMMALIA. Ordine Marsupialia. Tutti i generi Famiglia Dasyuridae Tutte le specie Topi e Ratti Marsupiali Macropodidae Tutti i generi Tutte le specie Canguri Ordine Primates. Famiglia Cheirogaleidae Tutti i generi Tutte le specie Lemuri pigmei Lemuridae Tutti i generi Tutte le specie Lemuri Indriidae Tutti i generi Tutte le specie Lemuri saltatori Daubentoniidae Tutti i generi Tutte le specie Aye-aye Lorsidae Tutti i generi Tutte le specie Lorisini Tarsiidae Tutti i generi Tutte le specie Tarsidi Callitrichidae Tutti i generi Tutte le specie Scimmie orso Cebidae Tutti i generi Tutte le specie Scimmie del nuovo mondo Cercopithecidae Tutti i generi Tutte le specie Scimmie del vecchio mondo Hylobatidae Tutti i generi Tutte le specie Gibboni Pongidae Tutti i generi Tutte le specie Orango, Scimpanzè, Gorilla Ordine Carnivora. Famiglia Canidae Tutti i generi Tutte le specie Lupi, Volpi, scia- calli, coyote Ursidae Tutti i generi Tutte le specie Orsi Procyonidae Tutti i generi Tutte le specie Orsi lavatori Aliuridaè Tutti i generi Tutte le specie Panda Mustelidae Genere Eira Tutte le specie Tayra Gulo Tutte le specie Ghiottone Mellivora Tutte le specie Tasso del miele Meles Tutte le specie Tassi Arctonyx Tutte le specie Tassi Mydaus Tutte le specie Tassi Taxidea Tutte le specie Tassi Lutra Tutte le specie Lontre Pteronura Tutte le specie Lontra gigante Aonyx Tutte le specie Lontre Enhydra Tutte le specie Lontra marina Hyaenidae Tutti i generi Tutte le specie Iene Felidae Tutti i generi Tutte le specie Leoni, tigri, pantere, etc. Ordine Proboscidea. Famiglia Elephantidae Tutti i generi Tutte le specie Elefanti Ordine Perissodactyla. Famiglia Rhinocerontidae Tutti i generi Tutte le specie Rinoceronti Ordine Artiodactyla. Famiglia Suidae Tutti i generi Tutte le specie Cinghiali Tayassuidae Tutti i generi Tutte le specie Pecari Hippopotamidae Tutti i generi Tutte le specie Ippopotami Cervidae Tutti i generi Tutte le specie Cervi, alce, daino, etc. Bovidae Tutti i generi Tutte le specie Antilopi, bufali, caprini, etc. Ordine Rodentia. Famiglia Hystricidae Tutti i generi Tutte le specie Istrici Erithizontidae Tutti i generi Tutte le specie Istrici arborei Hydrochoeridae Tutti i generi Tutte le specie Capibara Dinomydae Tutti i generi Tutte le specie Paracana Dasyproctidae Tutti i generi Tutte le specie Aguti Classe REPTILIA. Ordine Testudines. Famiglia Bataguridae Genere Mauremys M. Caspica Mauremide caspica Famiglia Chelydridae Genere Chelydra C. serpentina Tartaruga azzanna- trice Macroclemmis M. temminchi Tartaruga alliga- tore Ordine Crocodylia. Famiglia Crocodylidae Genere Crocodylus Tutte le specie Coccodrilli Tomistoma Tutte le specie Tomistoma Osteolaemus Tutte le specie Osteolemo Famiglia Alligatoridae Genere Alligator Tutte le specie Alligatori Caiman Tutte le specie Caimani Melanosuchus Tutte le specie Caimano nero Ordine Squamata. Famiglia Helodermatidae Genere Heloderma Tutte le specie Gila Famiglia Varanidae Genere Varanus Tutte le specie Varani Famiglia Boidae Genere Pithon P. reticulatus Pitone reticolato Enectes E. marinus Anaconda Famiglia Elapidae Tutti i generi Tutte le specie Cobra, mamba, corallo, etc. Colubridae Genere Atractapsis Tutte le specie Atrattapsidi Dispholidus D. typus Thelotornis T. kirtlandii Famiglia Viperidae Sottofamiglia Viperinae Tutti i generi Tutte le specie Vipere Crotalinae Tutti i generi Tutte le specie Mocassini, serpenti a sonagli Allegato B ELENCO DELLE SPECIE ALLEVABILI AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 157/92 Classe MAMMALIA. Ordine Carnivora. Famiglia Canidae Genere Vulpes V. vulpes Volpe Ordine Artiodactyla. Famiglia Suidae Genere Sus S. scrofa Cinghiale Famiglia Cervidae Genere Cervus C. elephus Cervo Genere Capreolus C. capreolus Capriolo Genere Dama C. dama Daino Famiglia Bovidae Genere Ovis O. orientalis Muflone
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